SVolta.net ospita, una volta al mese, l’intervento eel Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, Professore nell’Università Bocconi, Avvocato amministrativista, titolare Studio Cuocolo (GE-MI), che farà il punto su alcune tematiche di attualità per il mondo dell’impresa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2098 del 2015, è recentemente intervenuto sul concetto di fatturato rilevante ai fini dell’attestazione della capacità economico finanziaria nelle gare d’appalto, facendo il punto sull’esegesi della normativa di riferimento – l’art. 41 D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici (c.c.p.)”.
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi e forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni. Questi ultimi documenti servono in particolare a provare le concrete capacità operative dell’impresa concorrente, cioè se sia in grado, a livello operativo, di costruire un certa opera o esercitare un certo servizio che interessa alla pubblica amministrazione e, ciò vale a dire, alla collettività.
In questo caso specifico si trattava di una gara per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di supporto e pulizia nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido comunali. Il ricorrente, un consorzio giunto secondo in graduatoria, aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra le altre censure, che l’impresa vincitrice fosse priva del fatturato richiesto dal bando di gara per dimostrare la propria capacità finanziaria: in particolare l’attività d’impresa indicata dall’aggiudicataria per attestare il rispetto dei limiti minimi del fatturato richiesto sarebbe stata riferita a “servizi analoghi” svolti negli ultimi tre anni e non a quelli coincidenti “nominalmente” con quelli dell’appalto (i servizi di supporto e pulizia).
Per capire al meglio la contestazione del ricorrente, occorre evidenziare la distinzione tra fatturato globale, relativo all’intero volume di affari dell’impresa, e fatturato specifico, riferito ai servizi o forniture eseguite (e fatturati) nel settore oggetto della gara. La richiesta di requisiti riguardanti partitamente il fatturato globale e quello specifico (ordinariamente presente nei bandi di gara) trova ragione nel fatto che le imprese partecipanti alle selezioni pubbliche spesso svolgono più attività economiche. Ora, l’art. 41 c.p.p., con riferimento al cd. fatturato specifico parla solamente di “servizi e forniture oggetto della gara”: per il ricorrente (e per una parte della giurisprudenza) tale espressione era da intendersi in senso restrittivo, con riferimento, specificamente ai medesimi servizi oggetto della gara.
Il giudice amministrativo ha sposato invece una lettura più estensiva, e ragionevole, del requisito. Infatti, dopo avere accertato che, nel caso concreto, il bando di gara taceva sul punto senza fissare “ulteriori precisazioni e, tanto meno, specificazioni limitative o restrittive al riguardo”, ha chiarito che la lex specialis (“legge” che regola la procedura selettiva: bando, capitolato, disciplinare) “viene ad uniformarsi alle disposizioni dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui il concorrente può attestare la propria capacità finanziaria ed economica attraverso il “fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
Certamente infatti la P.A. è titolare di un potere discrezionale di fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legge, per poter apprestare gli strumenti e le misure più adeguate opportune, congrue, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, ma, qualora non ritenga che sia necessario esercitare tale potere, unico riferimento è la normativa.
Di conseguenza, l’interpretazione più ragionevole del bando – continua il giudice – è che siano presi in considerazione in modo generico i servizi ausiliari di supporto e pulizia resi in ambito scolastico, ai fini del fatturato necessario per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, e non unicamente quelli che siano del tutto identici, con esclusione dei servizi solamente analoghi.
Se ne ricava un principio di diritto chiaro, che permette la partecipazione alla platea più ampia possibile di operatori, “è quindi la stessa disciplina generale del codice dei contratti pubblici a chiarire in modo espresso ed inequivoco che il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato “nel settore oggetto della gara”, e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale”.