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Formazione aggiuntiva per i preposti in materia di sicurezza. D.Lgs. n.81/2008.
10 Ottobre 2014
Il D. Lgs. n.81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) definisce all’art.19 gli obblighi del preposto e cioè, secondo la definizione data dalla norma (v. art.2/e) della persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Il successivo articolo 37 prevede che i preposti ricevano a cura del datore di lavoro una adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro le cui modalità, durata ed i relativi contenuti, sono stati precisati dall’Accordo del 21 dicembre 2011, raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
Di conseguenza il corso, strutturato secondo quanto previsto dall’Accordo, ha l’obiettivo di approfondire con i preposti i loro obblighi, le responsabilità di legge e quant’altro previsto dalle norme contribuendo a trasferire la coscienza del loro ruolo nel sistema prevenzionistico aziendale.
Sulla base dell’Accordo del 21 dicembre la frequenza è obbligatoria ed è prevista, al termine della giornata ed in orario extra-didattico e in forma aggiuntiva, l’effettuazione obbligatoria di una prova di verifica dell’apprendimento.
Destinatari
Capi reparto di produzione, di manutenzione, dei servizi generali, capi squadra, formatori aziendali e tutti coloro i quali secondo la definizione delle norme in tema di igiene e sicurezza sul lavoro possono essere definiti “preposti”.