Stop alla carta per la notifica degli atti di riscossione destinati a imprese e professionisti. Dal 1° giugno 2016, infatti, la notifica delle cartelle di pagamento inviate da Equitalia (e da altri agenti della riscossione) a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi viene eseguita mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI_PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.
Nel caso in cui l’invio della cartella all’indirizzo PEC del destinatario non vada a buon fine (ad esempio per errore nell’indirizzo o perché la casella del destinatario non è attiva), dopo un secondo tentativo di notifica l’Agente di Riscossione provvede alla notifica dell’atto mediante deposito telematico nel portale “Elenco Atti depositati dagli Agenti della Riscossione”, realizzato appositamente dalle Camere di commercio italiane, e ne dà comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il servizio è raggiungibile da tutti i siti istituzionali delle Camere di Commercio, quindi anche da quello della Camera di commercio Riviere di Liguria www.rivlig.camcom.gov.it, nella cui home page è presente un link per accedere al portale.
L’atto di riscossione non è depositato fisicamente presso la Camera di commercio, per cui non serve recarsi agli uffici camerali. In caso di mancata notifica via pec, il documento esattoriale deve essere scaricato unicamente collegandosi al sito https://attidepositati.camcom.it, selezionando la Camera di commercio di competenza (per sede legale o domicilio fiscale del destinatario) e accedendo all’Area riservata del portale in qualifica di professionista o rappresentante legale dell’impresa. Per accedere al servizio occorre autenticarsi mediante carta nazionale dei servizi (CNS) e a breve anche tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Per ogni atto, le informazioni sul deposito sono inserite in un elenco consultabile nell’area pubblica del sito per la durata di un giorno, ma sono comunque ricercabili per 30 giorni dalla data di pubblicazione. Tuttavia, accedendo alla propria area riservata è possibile consultare gli atti per un periodo di 6 mesi. È quindi probabile che l’avviso, pur non essendo presente nell’area pubblica del servizio, sia disponibile nella propria area riservata. Nel caso il documento non fosse disponibile neanche nell’area privata, occorre contattare direttamente l’Agente di riscossione, nel caso di Equitalia al numero 06-0101.